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C’è la sentenza del Consiglio di Stato, ora la Ternana punta ai risarcimenti

E’ arrivata la decisione dopo il dibattimento di ieri. In base ad essa, si può attendere il Tar del Lazio a marzo per i risarcimenti. Ecco perchè.

Non c’è il presupposto neanche per procedere. Dal momento che i legali di Ternana, Pro Vercelli e Novara avevano dichiarato che non hanno più interesse a volere l’esecutività del decreto monocratico del Tar del Lazio del 24 ottobre, quello che accoglieva le istanze delle ricorrenti e rilanciava la possibilità dei ripescaggi e del ripristino della serie B a 22 squadre, il Consiglio di Stato ha optato per l’improcedibilità, per il venire meno degli interessi. Legata sia all’istanza della Pro Vercelli che chiedeva al Tar il ritorno al vecchio format, sia a quella con cui la Lega di serie B impugnava il decreto del 24 ottobre.

OBIETTIVO RISARCIMENTI. A questo punto, la palla passa di nuovo al Tar del Lazio, che il 24 ottobre, contestualmente all’emissione del decreto monocratico, aveva fissato per il prossimo 26 marzo 2019 l’udienza per entrare nel merito. A questo punto, le società ricorrenti, tra le quali la Ternana, potranno puntare a chiedere un maxirisarcimento danni di tipo economico, qualora dal Tribunale amministrativo regionale laziale arrivasse una sentenza favorevole nel merito. Quest’ultima, oltre che per i risarcimenti, potrebbe assumere una valenza decisiva anche per il format dei campionati dei prossimi anni.

IL TESTO DEL DISPOSITIVO. Questo il passaggio saliente di quanto deciso da Consiglio di Stato:

Rilevato che all’odierna camera di consiglio la F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. ha dichiarato di non avere più interesse alla domanda cautelare proposta innanzi al T.a.r. per il Lazio e da questo accolta con l’impugnata ordinanza n. 6360 del 2018, rappresentando, in particolare, l’oggettiva impossibilità (alla luce del notevole tempo ormai trascorso dell’inizio del campionato) di ottenerne l’esecuzione in forma specifica;

Rilevato che, impregiudicata ogni valutazione sul merito del ricorso, il Collegio non può che prendere atto del fatto che, alla luce della richiamata dichiarazione, l’originaria istanza cautelare è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Rilevato che all’improcedibilità della domanda cautelare proposta in primo grado (e alla rinuncia ad avvalersi degli effetti dell’ordinanza di sospensione) consegue l’improcedibilità dell’appello cautelare proposto dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B;

per questi motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), pronunciando sull’appello cautelare, dichiara improcedibile la domanda cautelare proposta in primo grado dalla F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. e, per l’effetto, dichiara improcedibile l’appello cautelare proposto dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B”.

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